Certificati ed estratti di atti (nascita e matrimonio)

Ultima modifica 24 gennaio 2024

DETTAGLI

L'Ufficio di Stato Civile rilascia certificati ed estratti per riassunto degli atti iscritti o trascritti nei Registri di Stato civile del Comune di Voghera.

I certificati e gli estratti possono essere rilasciati solo nei seguenti casi:

·         nascita e matrimonio avvenuti e/o dichiarati nel Comune di Voghera;

·         nascita e matrimonio avvenuti altrove, ma trascritti nei registri di Stato Civile del Comune di Voghera (di solito questo avviene se il nato, uno degli sposi erano residenti a Voghera o iscritti all’AIRE del comune di Voghera al momento dell’evento).

L’Ufficio rilascia anche gli estratti redatti su “modello plurilingue” in applicazione di apposite Convenzioni internazionali degli atti iscritti o trascritti nei registri di Stato Civile del Comune di Voghera.

CONTENUTO  

 Il certificato di nascita riporta il nome ed il cognome del soggetto, la data ed il luogo di nascita.

L’estratto di nascita riporta il nome ed il cognome del soggetto, la data, l’ora ed il luogo di nascita ed eventuali annotazioni apportate all’atto.

Il certificato di matrimonio riporta il nome ed il cognome, la data ed il luogo di nascita degli sposi; la data ed il luogo del matrimonio.

L’estratto di matrimonio riporta il nome ed il cognome, la data ed il luogo di nascita degli sposi; la data, l’ora ed il luogo del matrimonio ed eventuali annotazioni apportate all’atto.

COME PRESENTARE RICHIESTA

La richiesta può essere presentata:

-       direttamente allo sportello dell’Ufficio di Stato Civile negli orari di apertura al pubblico (link orari);

-       a mezzo e-mail all’indirizzo statocivile@comune.voghera.pv.it;

-       a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@cert.comune.voghera.pv.it (le comunicazioni alla casella PEC istituzionale  sono consentite solo da altre casella PEC)

Per il rilascio delle certificazioni occorre conoscere le generalità delle persone delle quali si richiede il certificato/estratto.  

CHI PUO' PRESENTARE RICHIESTA

L’istanza può essere fatta da:

intestatario dell’atto;

·         rappresentante legale dell’intestatario dell’atto (genitore esercente la potestà; tutore ecc.)

delegato dell’intestatario dell’atto;

chiunque, solo in caso di richiesta di certificati o estratti per riassunto senza indicazione di paternità e maternità (gli estratti per riassunto di atti di nascita con indicazione di paternità e maternità possono essere rilasciati al solo intestatario dell’atto o al suo delegato).

DOCUMENTI NECESSARI PRESENTARE/INVIARE LA RICHIESTA

Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.

In caso di delega: delega e documenti di riconoscimento del delegante e del delegato in corso di validità.

COSTO PER IL CITTADINO

Nessuno.

MODALITÀ E TEMPI DI RISPOSTA

I certificati e gli estratti sono:

rilasciati in tempo reale, se richiesti allo sportello (compatibilmente alle urgenze che si possono presentare);

i tempi di rilascio variano in caso di ricerche storiche più ampie, in relazione alla difficoltà e complessità della ricerca;

spediti se richiesti via posta, e-mail e PEC.

IN EVIDENZA

Dal 1° gennaio 2012 (in applicazione di quanto disposto dalla Legge 12 novembre 2011, n.183), l’Ufficio rilascia estratti/certificati da esibire ai soli soggetti privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi gli estratti/certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.

Per documenti da esibire all’estero per i quali è necessaria la legalizzazione della firma dell’Ufficiale dello Stato Civile che rilascia il certificato o l’estratto, tale legalizzazione è da effettuarsi presso la Prefettura-U.T.G. di Pavia (per maggiori informazioni si consulti il sito web http://www.prefettura.it/pavia/multidip/index.htm ).

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 31 ottobre 1955 n. 1064 (Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti, e modificazioni allo Ordinamento dello Stato Civile)

D.P.R. 2 maggio 1957 n. 432 (Regolamento di attuazione della Legge 31 ottobre 1955, n. 1064, recante disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti e mo-dificazioni all’Ordinamento dello Stato Civile);

Legge 4 maggio 1983 n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia);

Artt. 106 e 108 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’Ordinamento dello Stato Civile)

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa)

D.M. 27 febbraio 2001 (Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all’entrata in funzione degli archivi informatici)

Artt. 62, 63 e 177 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

Circolari del Ministero di Grazia e Giustizia e del Ministero dell’Interno attinenti ed esplicative

Convenzioni internazionali in materia di legalizzazione e scambio di atti dello stato civile