Denuncia di nascita

Ultima modifica 2 ottobre 2018

DENUNCIA DI NASCITA

DETTAGLI     

La denuncia di nascita deve essere resa alla nascita di un bambino.

L’Ufficio iscrive/trascrive l’atto di nascita di figli di genitori residenti o di bimbi occasionalmente nati nel territorio del Comune e cura gli adempimenti connessi e conseguenti.

DOVE, COME E SCADENZE

La denuncia di nascita può essere resa:

entro 3 giorni presso la Direzione Sanitaria dell'ospedale/casa di cura in cui è avvenuta la nascita (l’atto viene poi inviato dalla Direzione Sanitaria all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove risiedono i genitori o del Comune indicato dai genitori quando questi risiedano in Comuni diversi);

entro 10 giorni presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza di uno dei genitori o nel Comune di nascita del bambino;

entro 10 giorni presso l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita;

entro 10 giorni presso l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza dei genitori. Se i genitori risiedono in comuni diversi, la denuncia può essere resa indifferentemente in uno dei due Comuni;

Per le nascite avvenute in abitazione privata, la denuncia può essere effettuata, entro 10 giorni, presso l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita o del Comune di residenza dei genitori. Se i genitori risiedono in Comuni diversi, la denuncia può essere resa indifferentemente in uno dei due Comuni.

Se la denuncia è resa oltre il decimo giorno, devono essere espressamente indicate le ragioni del ritardo. Della denuncia tardiva viene data segnalazione al Procuratore della Repubblica.

CHI PUO' PRESENTARE LA DENUNCIA

Per la denuncia di nascita:

di un figlio nato nel matrimonio occorre la presenza di almeno un genitore o di un loro procuratore speciale o del medico/ostetrica/persona che ha assistito al parto;

di un figlio nato fuori da matrimonio occorre la presenza dei due genitori nel caso in cui entrambi intendano riconoscere il figlio o del genitore che intende effettuare il riconoscimento. Il figlio nato fuori da matrimonio può essere riconosciuto anche da genitori uniti in matrimonio con altra persona.

E’ possibile riconoscere un figlio senza aver ancora compiuto 16 anni di età previa autorizzazione del Tribunale.

DOCUMENTI DA PRESENTARE

Documento di identità del/i dichiarante/i in corso di validità. Per il dichiarante/i sprovvisti di tale documento è necessaria la presenza di due testimoni, maggiorenni e muniti di un documento di identità in corso di validità, che garantiscano per l’identità del/i dichiarante/i.

Attestazione di nascita in originale rilasciata dal medico o dall’ostetrica che ha assistito al parto.

Per dichiarante/i cittadino/i straniero/i che non conosce/ono la lingua italiana, è necessaria l’assistenza di un interprete, maggiorenne e munito di un documento di identità in corso di validità.

ATTRIBUZIONE DEL NOME (ARITICOLO 35 DEL D.P.R. 396/2000 COME MODIFICATO DALLl’ART. 5, COMMA 2, LEGGE 219/2012) E DEL COGNOME (CIRCOLARE N. 1/2017 MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI)

Al nuovo nato può essere attribuito un solo nome che deve corrispondere al sesso.

Il nome può essere composto da uno o più elementi onomastici, fino ad un massimo di tre, anche separati da virgola.

Di seguito gli esempi:

·         Beatrice, Carlotta Costanza: solo il primo nome sarà riportato negli estratti e nelle certificazioni;

·         Beatrice Carlotta, Costanza: i primi due nomi saranno riportati negli estratti e nelle certificazioni;

·         Beatrice Carlotta Costanza: tutti e tre i nomi saranno riportati negli estratti e nelle certificazioni;

E´ vietato, inoltre, imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello e di una sorella viventi.

Ai genitori del nuovo nato, è ora consentito di attribuire, di comune accordo, al momento della nascita anche il cognome materno, mediante posposizione a quello paterno.

In caso di nascita di un cittadino straniero i diritti della personalità (nome, cognome, etc..) saranno regolati dalla propria legge nazionale come previsto dall’art. 24 della legge 218/1995.

CASI PARTICOLARI

Nel caso di bimbo nato morto, la denuncia può essere resa solo presso l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita;

nel caso di bimbo nato vivo, ma morto prima della denuncia di nascita, la denuncia può essere resa solo presso l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita;

nel caso di bimbo nato da genitori stranieri residenti all’estero, la denuncia può essere resa o presso la Direzione Sanitaria dell’ospedale/casa di cura in cui è avvenuta la nascita o presso l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita;

nel caso di bimbo nato, in Italia, da genitori italiani residenti all’estero, la denuncia può essere resa o presso la Direzione Sanitaria dell’ospedale/casa di cura in cui è avvenuta la nascita o presso l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita.