Pubblicazioni matrimonio

Ultima modifica 2 ottobre 2018

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO   

DETTAGLI

 Attraverso le pubblicazioni di matrimonio l’Ufficiale di Stato Civile:

·         accerta l’insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio;

·         realizza una forma di pubblicità-notizia, per mezzo di pubblicazione sull’Albo Pretorio on-line con cui rende nota l’intenzione di contrarre matrimonio da parte degli sposi, affinché chiunque ne abbia interesse e sia a conoscenza di fatti (previsti dal Codice Civile) che possono impedire la celebrazione del matrimonio possa opporsi alla pubblicazione stessa.

DOVE E COME PRESENTARE LA RICHIESTA

Nel caso di celebrazione di matrimonio sia civile sia religioso (cattolico/acattolico), gli sposi devono presentare richiesta, con congruo anticipo rispetto alla data del matrimonio, all’Ufficio Stato Civile per l’avvio del procedimento.
La richiesta, corredata della documentazione allegata necessaria deve essere presentata direttamente all’Ufficio di Stato Civile, che provvederà caso per caso alle opportune verifiche ed, eventualmente, a richiedere agli interessati la produzione di ulteriore documentazione.

Le pubblicazioni devono essere richieste all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza degli sposi.

Se gli sposi risiedono in due differenti Comuni, provvedono a scegliere un comune presso cui effettuare la pratica di Pubblicazione di Matrimonio e l’Ufficiale dello Stato Civile interpellato provvederà a farne richiesta all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza dell’altro nubendo.

CHI PUÒ PRESENTARE LA RICHIESTA

Sia in caso di celebrazione di matrimonio civile che di matrimonio religioso (cattolico/acattolico) possono chiedere le pubblicazioni di matrimonio persone:

maggiorenni (nel caso di persone di età compresa tra 16 e 18 anni, è necessaria la preventiva autorizzazione del Tribunale per i Minorenni);

non interdette per infermità di mente;

non vincolate da precedente matrimonio. In caso di divorzio o vedovanza l’interessato deve accertarsi che il suo stato civile sia già stato aggiornato dagli Uffici Demografici competenti;

non legate tra loro da vincoli di parentela, affinità, adozione o affiliazione (entro i limiti previsti dall’articolo 87 del Codice Civile);

non condannate per omicidio consumato o tentato nei confronti del coniuge dell’altro sposo;

per la sola sposa: libera dal precedente matrimonio da almeno 300 giorni.

DOCUMENTI DA PRESENTARE

I documenti che gli sposi devono necessariamente produrre sono:

documento di identità in corso di validità;

codice fiscale;

marca da bollo (vedi “Costo per il cittadino”);

qualora gli sposi non possano presentarsi personalmente, procura e documento di identità del procuratore;

se viene scelto il rito religioso, la richiesta del parroco o la dichiarazione del ministro di culto acattolico e il relativo decreto di nomina (ad eccezione dei ministri di culti acattolici che hanno stipulato intese con lo Stato italiano).

CASI PARTICOLARI:

in caso di sposo/a minore con età compresa tra 16 e 18 anni, è necessario presentare il decreto del Tribunale per i Minorenni di ammissione al matrimonio;

in caso di sussistenza di un impedimento derogabile (vincolo di parentela/affinità; per la sola sposa, vedovanza da meno di trecento giorni), è necessario presentare l’autorizzazione del Tribunale;

in caso di donna divorziata o con matrimonio dichiarato nullo da meno di trecento giorni, è necessario presentare la sentenza da cui risulti che il divorzio è stato pronunciato in base all’articolo 3, n. 2, lettere b) ed f) della Legge 01.12.1970 n. 898 ovvero l’autorizzazione del Tribunale;

nel caso di cittadino/a straniero/a che vuole contrarre matrimonio in Italia è necessario:

-       il nulla osta (ex articolo 116 del Codice Civile) rilasciato dalla competente autorità del proprio Paese e legalizzato dalla Prefettura-U.T.G., nel quale venga indicato che, in base al proprio ordinamento giuridico, non vi sono ostacoli al matrimonio, salvo casi particolari che devono essere valutati direttamente dall’Ufficiale dello Stato Civile;

-       per lo sposo/a cittadino/a straniero/a che non conosce la lingua italiana, è necessaria l’assistenza di un interprete, maggiorenne e munito di un documento di identità in corso di validità.

SCADENZA

È consigliabile avviare il procedimento tra 3 (tre) e 6 (sei) mesi prima della data prevista di celebrazione del matrimonio.

MODALITÀ E TEMPI DI RISPOSTA
L’Ufficio procede in tre fasi:

Avvio della pratica: almeno uno sposo contatta personalmente l’Ufficiale dello Stato Civile per ottenere informazioni e avviare il procedimento; l’Ufficiale dello Stato Civile provvede quindi ad accertare i dati degli sposi al fine di acquisire tutta la documentazione necessaria per poter procedere alle pubblicazioni.

Pubblicazioni di matrimonio: acquisita la documentazione necessaria, l’Ufficiale dello Stato Civile procede, previo appuntamento ed alla presenza di entrambi gli sposi, alla lettura e alla firma dell’apposito verbale;

Affissione all’Albo Pretorio on-line delle pubblicazioni di matrimonio: l’Ufficiale dello Stato Civile affigge l’atto di pubblicazione on-line per 8 giorni + 3 giorni (per le eventuali opposizioni, salvo termini più brevi autorizzati dal Tribunale). Dal giorno immediatamente successivo il matrimonio dovrà essere celebrato entro 180 giorni; la celebrazione potrà avvenire in qualsiasi Comune Italiano.

L’Ufficiale dello Stato Civile rilascia agli sposi:

nel caso di matrimonio religioso: il certificato di eseguite pubblicazioni da consegnare al Parroco (in caso di matrimonio celebrato con rito cattolico) o l’autorizzazione al matrimonio da consegnare al Ministro di Culto (in caso di matrimonio celebrato con altri riti acattolici);

nel caso di matrimonio con rito civile da celebrarsi in altro Comune italiano, l’atto di “delega” a favore del Sindaco del Comune prescelto.

COSTO PER IL CITTADINO

Per le pubblicazioni di matrimonio occorre presentarsi all’appuntamento concordato per la firma dell’apposito verbale e la successiva pubblicazione sull’Albo Pretorio on-line con:

una marca da bollo da euro 16,00 nel caso i nubendi siano entrambi residenti in Voghera;

due marche da bollo da euro 16,00 nel caso in cui uno dei due nubendi sia residente in un altro Comune.

Qualora i nubendi richiedano la celebrazione di un matrimonio civile in un Comune diverso dal Comune di pubblicazione, occorre un’ulteriore marca da bollo da euro 16,00.

IN EVIDENZA

Le pubblicazioni di matrimonio sono obbligatorie per i cittadini italiani o stranieri residenti in Italia che intendono celebrare il matrimonio in Italia.

I documenti rilasciati dalle Autorità appartenenti a Paesi stranieri devono essere legalizzati:

se rilasciati all’estero, presso l’Autorità Consolare Italiana;

se rilasciati dalle Autorità Consolari straniere in Italia, presso la Prefettura-U.T.G.

Specifici accordi internazionali prevedono l’esenzione dalla legalizzazione per alcuni Paesi.

Si consiglia, inoltre, di controllare sempre che le generalità indicate sulla documentazione presentata all’Ufficio coincidano con quelle presenti sul passaporto.
Qualora uno o entrambi i nubendi abbiano in corso un procedimento di cambio di residenza o intendano avviarlo, devono tempestivamente avvisare l’Ufficio.

Considerata la particolarità e complessità dei relativi procedimenti, si consiglia di contattare sempre preventivamente (per  telefono o via e-mail) l’Ufficiale dello Stato Civile addetto alle pubblicazioni di matrimonio, che valuta in base alla situazione specifica.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Artt. 84 e segg. e art. 116 del Codice Civile

Legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato)

D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile)

D.M. 27 febbraio 2001 (Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all’entrata in funzione degli archivi informatici)

Circolari del Ministero di Grazia e Giustizia e del Ministero dell’Interno attinenti ed esplicative