Concessioni per occupazioni permanenti di suolo pubblico

Ultima modifica 9 giugno 2023

Sono permanenti le occupazioni di suolo pubblico (dehors e simili, ponteggi, aree di cantiere etc.) aventi durata non inferiore ad 1 anno:  ai sensi dell'art. 66, 1° comma del Regolamento comunale per la disciplina dell’applicazione del canone unico patrimoniale, “le occupazioni di spazi ed aree pubbliche annuali o permanenti, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione autonoma”.

Nel centro storico (inteso come area delimitata dalle vie Don Minzoni - Matteotti - XX Settembre e Gramsci escluse)le concessioni per occupazioni permanenti di suolo pubblico  sono rilasciate con durata massima di 1 anno (5 anni nelle altre aree) e se trattasi di occupazioni di tipo commerciale (es. sedie e tavolini fronte pubblici esercizi, dehors, ecc.)  devono rispettare per quanto riguarda gli arredi e le strutture,  le norme contenute nell'allegato tecnico  al Regolamento comunale T.o.s.a.p. approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 09 giugno 2011. Il posizionamento di gazebo, dehors e simili è in ogni caso soggetto all'ottenimento di un idoneo titolo edilizio. Le occupazioni aventi superficie inferiore a 0,50 metri quadrati  non sono soggette al pagamento del Canone unico patrimoniale ma il loro posizionamento richiede comunque l'ottenimento di concessione o autorizzazione.

Le occupazioni d'area permanenti con ponteggi e aree di cantiere devono rispettare le norme contenute nell'allegato tecnico per le manomissioni-occupazioni temporanee di suolo pubblico al Regolamento comunale per la disciplina dell’applicazione del canone unico patrimoniale in particolare, il  rilascio della concessione per interventi di carattere edile è subordinato al versamento di deposito cauzionale il cui importo è determinato con le modalità di calcolo previste calcolo previste dall’art. II, 3° comma, dell’Allegato Tecnico al citato Regolamento Comunale per la disciplina dell’applicazione del canone unico patrimoniale (€ 100,00 + € 10,00 per ogni metro quadro occupato). Tale cauzione sarà svincolata decorsi 30 giorni dalla data di ultimazione lavori cosi come comunicato dalla Direzione Lavori e a seguito di esito positivo delle verifiche.

Inoltre, in caso di occupazioni per interventi di carattere edile (ponteggi e aree di cantiere) l'art l’art. 72 bis (introdotto con Delibera del Consiglio Comunale N. 9 del 12/04/2023), del Regolamento Comunale per la disciplina dell’applicazione del canone unico patrimoniale prevede:

  1. Per le occupazioni suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi, steccati e simili la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l’occupazione si protrae per oltre un anno solare;
  2. Restano escluse dall’applicazione del precedente comma 1 le occupazioni di suolo pubblico relative a ponteggi, steccati e simili installati sulla base di un provvedimento comunale per garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica;

Per le ocupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi, steccati e simili, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all’uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell’occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all’occupazione principale.

In calce è possibile scaricare il Regolamento comunale per la disciplina dell’applicazione del canone unico patrimoniale (C.U.P.) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 11 in data 11/03/2021,  l'allegato tecnico per le manomissioni-occupazioni temporanee di suolo pubblico, e  l'appendice (allegato tecnico)  relativo alle occupazioni d’area nel centro storico di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 in data 09.06.2011.

Modulistica e documentazione