Autorizzazioni passi carrai

Ultima modifica 8 marzo 2024

Il passo carraio è definito dal Codice dell Strada all'art. 3, comma 1, n. 37, quale  "l’accesso ad un’area laterale destinata allo stazionamento di uno o più veicoli".

Sulle strade di proprietà comunale senza la preventiva autorizzazione edilizia del Comune non possono essere costruiti nuovi passi carrabili, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti. I passi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono autorizzati qualora previsti nelle rispettive concessioni (art. 3 del Regolamento Comunale per il rilascio di autorizzazione per passi carrai).

Il 1° comma dell’art. 22 del Codice della Strada prescrive che i passi carrabili devono essere individuati con l’apposito segnale, previa autorizzazione dell’ente proprietario della strada.

Tutti i passi carrabili devono avere le seguenti caratteristiche (Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 46):

  • essere distanti almeno 12 metri dalle intersezioni e essere visibili da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita
  • consentire l'accesso a un'area laterale che sia adatta per far stazionare e circolare veicoli
  • prevedere un'adeguata separazione dall'entrata pedonale, soprattutto se l'accesso è particolarmente trafficato
  • favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale, se l'accesso dei veicoli avviene direttamente dalla strada. L'eventuale cancello dovrà essere arretrato per consentire la sosta di un veicolo che attende di entrare.

E’ consentita l’apertura di passi carrai provvisori per motivi temporanei quali l’apertura di cantieri (cfr. art. 46, 5° comma, del Regolamento di esecuzione del C.D.S.).

E' competente al rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di nuovi passi carrai il Settore Urbanistica ed Edilizia Privata mentre è competente l'Ufficio Traffico e Segnaletica al rilascio dell'autorizzazione all'individuazione di passo carraio.  

Il passo carraio deve essere segnalato con il segnale di cui alla figura II 78 art. 120 del Regolamento di esecuzione del C.D.S. 

E' bene precisare che davanti al passo carraio regolarmente segnalato,  non può sostare nessun veicolo, nemmeno i veicoli di proprietà o in uso al titolare dell'autorizzazione.

Il rilascio dell'autorizzazione di passo carraio è soggetta al pagamento della somma di € 25,82 per rimborso spese di istruzione e amministrazione (comprensive della fornitura del segnale).  In caso l'accesso carraio non abbia già avuto l'attribuazione del numero civico, questo dovrà essere richiesto all'Ufficio Anagrafe del Comune di Voghera.

In caso di furto, smarrimento o deterioramento del segnale, è possibile richiedere un nuovo segnale  previa presentazione di denuncia di furto all'autorità di P.G. o dichiarazione di  smarrimento o restituzione del segnale deteriorato. Il costo del duplicato è di € 12,91.

In caso di trasferimento di proprietà dell’immobile, è necessario presentare domanda di voltura dell’autorizzazione del passo carraio.

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