La patente a punti

Ultima modifica 15 giugno 2018

1. FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO DELLA PATENTE A PUNTI

Questo nuovo istituto, che ha carattere cautelare per una maggiore sicurezza stradale, integra il sistema delle sanzioni pecuniarie ed accessorie già in vigore precedentemente.
Ogni patente è riconosciuto un numero iniziale di punti pari a 20. Se il conducente non commette infrazioni in un biennio, questo punteggio è incrementato di 2 punti, con un massimo di 30 punti. A fronte di violazioni che comportano perdita di punteggio, invece, il conducente subisce le decurtazioni previste.
La perdita totale del punteggio, a seguito del cumulo di più violazioni realizzate nel tempo, determina l’obbligo di revisione della patente, cioè la ripetizione dell’esame teorico e della prova pratica, al fine di confermare la permanenza nel conducente dell’abilità tecnica alla guida e della conoscenza delle norme che disciplinano la circolazione stradale.
Presso il Dipartimento dei Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici (D.T.T.S.I.S.) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è istituita l’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ai sensi dell’art. 225 CdS, con il compito anche di gestire la registrazione di tutte le violazioni accertate e di effettuare le prescritte comunicazioni ai medesimi.

2. VIOLAZIONI CHE DETERMINANO LA DECURTAZIONE DEL PUNTEGGIO

La tabella allegata all’articolo 126-bis CdS, elenca le ipotesi sanzionatorie per ciascuna della quali è prevista la decurtazione di un determinato punteggio.
Tale decurtazione riguarda solo le patenti di guida rilasciate in Italia, nonché quelle assimilabili, appartenenti ai cittadini dell’Unione Europea che abbiano stabilito la propria residenza normale in Italia ed abbiano ottenuto il riconoscimento dell’originario documento di guida: sul piano operativo queste patenti recano gli estremi dell’operazione di riconoscimento su un’etichetta adesiva applicata sul documento di guida, rilasciata dal D.T.T.S.I.S.
L’indicazione del punteggio da decurtare deve risultare dal verbale di infrazione.
2.1. Veicoli alla guida dei quali è prevista la decurtazione
La decurtazione dei punti può avvenire solo per quelle violazioni commesse alla guida di veicoli per i quali è prescritta la titolarità di patente.
A titolo esemplificativo, il passaggio con il semaforo rosso determina la perdita di 6 punti se realizzato alla guida di un’autovettura o di un motociclo o di un autobus, mentre non determina la perdita di alcun punto se realizzato con una bicicletta o con un ciclomotore, sia pure condotti da persona titolare di patente di guida.
2.2. Decurtazioni in caso di più violazioni
Nel caso in cui siano accertate in una medesima circostanza più violazioni della stessa norma ovvero la violazione in rapida successione di norme diverse che prevedono decurtazione di punteggio, è possibile cumulare le decurtazioni fino a totalizzare, al massimo, 15 punti. Questa limitazione non si applica quando una delle violazioni commesse comporta l’applicazione della sospensione immediata o della revoca della patente di guida; in quest’ultimo caso, infatti, al conducente può essere sempre applicata la decurtazione di tutti punti previsti dalle norme violate senza alcuna limitazione complessiva.
2. 3. Raddoppio per neopatentati
La violazione comporta la decurtazione di punteggio in misura doppia quando è commessa da neopatentati, cioè se è commessa entro i primi 3 anni dal rilascio della patente. Questa disposizione, tuttavia, riguarda solo le patenti di guida rilasciate dopo il 1 ottobre 2003 ed a condizione che il titolare non sia già in possesso di patente di categoria B o superiore prima di tale data. Il raddoppio ricorre anche nel caso in cui la decurtazione sia applicata nei confronti del proprietario del veicolo.

3. SOGGETTI A CUI SI APPLICA LA DECURTAZIONE

La decurtazione interessa il conducente quando è identificato al momento della contestazione. Quando questi, invece, non è identificato, la decurtazione di punteggio riguarda il proprietario del veicolo – se titolare di patente di guida – al quale, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del verbale di contestazione, è concessa la possibilità di indicare chi era effettivamente alla guida del veicolo.
Quando il veicolo non è intestato ad una persona fisica ma ad una persona giuridica, l’obbligo di indicare chi era effettivamente alla guida al momento dell’accertamento spetta al legale rappresentante o ad un suo delegato al quale, tuttavia, non si applica la decurtazione di punteggio nel caso in cui ometta di fornire i dati o fornisca indicazioni dalle quali non sia possibile risalire al conducente. In questi casi l’organo di polizia stradale che non ottiene le informazioni entro il termine fissato procede all’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 180 comma 8 CdS. La stessa sanzione si applica anche nel caso in cui le notizie fornite non consentano di risalire all’identità del conducente.

4. RECUPERO DEI PUNTI SOTTRATTI

Secondo il comma 5 dell’art.126-bis, chi ha meno di 20 punti (ma più di 0) e non commette violazioni per due anni, torna a 20 punti. Se il titolare dispone già di 20 punti, la mancanza di violazioni per due anni determina l’attribuzione di un credito di 2 punti, fino ad un massimo di 10. In entrambi i casi, presupposto per il recupero del punteggio iniziale o per l’attribuzione del credito è l’assenza di violazioni che comportino la decurtazione dei punti, accertate nel periodo di riferimento e, quindi, i punti già attribuiti possono essere di nuovo sottratti qualora, successivamente all’attribuzione, venga comunicata una violazione accertata nello stesso biennio.
In caso di decurtazione di punti ed a condizione che il punteggio disponibile non sia completamente esaurito, è previsto la frequenza di appositi corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole e da soggetti pubblici o privati di comprovata esperienza nell'attività di formazione attinente a temi di tutela della sicurezza della circolazione stradale con particolare riferimento alle responsabilità del conducente del veicolo, autorizzati dal Dipartimento dei trasporti terrestri (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).
I tipi di corsi possono essere di due versioni:
1. per i titolari di patente di guida A1-A, B, B+E
Consentono di recuperare 6 punti, hanno durata di dodici ore, devono essere svolti in un arco temporale non superiore a due settimane consecutive. Ogni lezione non puo' avere durata superiore a due ore giornaliere e sono consentite massimo quattro di assenza, ma è necessario recuperare le lezioni perse.
2. per i titolari di patente di guida C, C+E, D, D+E e certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB
Consentono di recuperare 9 punti, hanno durata di diciotto ore, devono essere svolti in un arco temporale complessivamente non superiore a quattro settimane consecutive. Ogni lezione non puo' avere durata superiore a due ore giornaliere e sono consentite massimo sei ore di assenza, ma è necessario recuperare le lezioni perse.

5. SOSPENSIONE DELLA PATENTE A SEGUITO DELL’OBBLIGO DI REVISIONE

Esaurito tutto il punteggio disponibile, il D.T.T.S.I.S. notifica il provvedimento di revisione della patente con procedura d’esame semplificata. In pratica si tratterà di una discussione orale e di una prova pratica. In caso di mancato superamento delle prove il conducente dovrà ripetere l’esame più complesso previsto per il nuovo conseguimento della patente. Qualora l’interessato non si sottoponga agli accertamenti dell’idoneità tecnica prescritti entro i 30 giorni successivi alla data di notifica, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato. Il provvedimento di sospensione viene notificato a cura degli organi di Polizia Stradale, che provvedono anche al materiale ritiro del documento, rilasciando copia di apposito verbale, ed alla sua conservazione. Circolare con patente sospesa ha come conseguenza la revoca (cioè si “torna a scuola guida” come se non la si avesse mai avuta).

6. APPLICAZIONE DELLA PATENTE A PUNTI AI CONDUCENTI STRANIERI

La decurtazione del punteggio avviene anche nei confronti dei conducenti stranieri. Infatti, i conducenti muniti di patente rilasciata da uno Stato estero nel quale non vige il meccanismo della patente a punti, subiscono decurtazioni per le violazioni commesse in Italia, secondo le norme della patente a punti italiana.
I punteggi sono registrati in una speciale sezione dell’anagrafe dei conducenti tenuta dal D.T.T.S.I.S.
Esaurito il punteggio disponibile, tuttavia, non si applica la revisione della patente di guida ma viene disposto un provvedimento interdittivo della circolazione. Infatti, se il conducente totalizza almeno 20 punti in un anno non può più circolare in Italia per 2 anni; se li totalizza in 2 anni, non può circolare per 1 anno, se li totalizza in un periodo compreso.

TABELLA PUNTI PATENTE