Cinture di sicurezza

Ultima modifica 15 giugno 2018

La recente pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n.87 del 13 aprile 2006, del Decreto Legislativo 13 marzo 2006 n.150, riscrive sostanzialmente quanto stabilito dall’art. 172 del C.d.S. (uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta) .

Le cinture di sicurezza sono disciplinate nell’art.72 del C.d.S. che al comma 2, 2° periodo, recita:

Gli autoveicoli devono altresì essere equipaggiati con:

a) Dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall’origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Tutti i veicoli immatricolati successivamente al 15 giugno 1976 hanno l’obbligo dell’istallazione delle cinture di sicurezza purchè predisposti fin dall’origine con specifici punti di attacco (ancoraggi).

Le cinture di sicurezza devono essere di tipo approvato (devono riportare apposita etichetta o marcatura secondo il regolamento ECE/ONU oppure secondo le direttive CEE)

L’omologazione ECE/ONU è indicata col marchio “E3” (il numero è indicativo dello Stato di omologazione; l’Italia è identificata col numero 3); l’omologazione CEE è invece identificata col marchio “e3”. Entrambe le simbologie sono seguite dal numero di omologazione.

Il marchio di omologazione è seguito da altri simboli aggiuntivi :

  1. “A”  cintura a tre punti
  2. “B”  cintura subaddominale
  3. “C”  cintura di tipo speciale
  4. “e”  cintura munita del dispositivo per l’assorbimento dell’energia
  5. “r”   cintura munita di riavvolgitore ( 3 = a bloccaggio automatico; 4 = a bloccaggio di emergenza)
  6. “m”  cinture con riavvolgitore munito di bloccaggio di emergenza a sensibilità multipla
  7. “z”  cinture che fanno parte di un sistema di ritenuta

 

Chi deve usare le cinture di sicurezza

Le persone, trasportate su autovetture comuni ad uso famiglia (categoria M1 ) ed autocarri (categorie N1, N2, N3), che hanno un’altezza non inferiore a 1,50 m sono obbligate ad utilizzare le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta.

Sono esenti dall’utilizzo delle cinture di sicurezze i soggetti individuati al comma 8 dell’art. 172 del C.d.S.:

  • appartenenti a forze di polizia (compresa polizia municipale o locale e polizia provinciale)
  • conducenti di veicoli in servizio antincendio e sanitario
  • appartenenti a servizi di vigilanza privati
  • istruttori di scuola guida in servizio
  • persone esentate dall’obbligo sulla base della certificazione sanitaria ( rilasciata dall’ASL competente)
  • donne in stato di gravidanza (con certificazione del ginecologo provante il rischio nell’uso delle cinture)
  • passeggeri di minibus ed autobus (categorie M2 e M3) purchè autorizzati al trasporto in piedi adibiti al trasporto locale e circolanti in zona urbana
  • appartenenti alle forze armate

Tutti gli occupanti, di età superiore a 3 anni, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 e M3 (minibus e bus) devono utilizzare, quando sono seduti le cinture di sicurezza ma solo se presenti.

 

Sanzioni (art. 172 comma 10°)

Chi circola omettendo di fare uso delle cinture di sicurezza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 68.00 a euro 275.00.

Se la violazione è commessa dal conducente oppure è commessa da un minore trasportato, è prevista la decurtazione dal punteggio della patente, del conducente, di punti 5.

Alla seconda violazione nel periodo di due anni dell’art 172 comma 10° consegue la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi.

 

Sistemi di ritenuta per bambini

Gli obblighi relativi ai sistemi di ritenuta per i bambini sono stati introdotti per la prima volta in Italia da una legge del 1988; successivamente sono stati inseriti nel testo del Nuovo Codice della Strada.

Rispetto alla prima stesura del Codice, numerose modifiche sono state introdotte da un decreto legge nel 1993.

Sono infatti i bambini i passeggeri più vulnerabili a bordo dei veicoli; in caso di incidente stradale subiscono lesioni proporzionalmente più gravi degli adulti.

Anche se si tratta di considerazioni che possono sembrare ovvie, non è raro veder circolare veicoli sui quali i bambini vengono trasportati senza fare uso di alcun sistema di ritenuta, magari liberamente seduti nei posti anteriori o addirittura in piedi sui sedili posteriori. La pericolosità di queste situazioni viene spesso sottovalutata anche da genitori che, in molte altre circostanze, sono soliti adottare ogni tipo di precauzioni per salvaguardare la sicurezza dei figli.

Spesso, poi, sono gli adulti che danno per primi il cattivo esempio, omettendo di fare uso loro stessi delle cinture di sicurezza e dimenticando che i bambini osservano attentamente il loro comportamento e in alcuni casi lo imitano.

I sistemi di ritenuta per in bambini  sono costituiti da un insieme di cinghie e di elementi morbidi (sedile, culla o cuscino complementare) con dispositivi di regolazione di fibbia di chiusura, parti di fissaggio, ecc. che devono essere fissati alla struttura del veicolo e servono a ridurre i rischi di lesione del bambino limitandone lo spostamento in caso di collisione o di improvvisa decelerazione del veicolo.

 
I sistemi di ritenuta per bambini si possono suddividere in due tipologie:

  • Seggiolini: si tratta di seggiolini che vengono fissati ai sedili dell'auto per mezzo delle normali cinture di sicurezza;
  • Adattatori: si tratta di dispositivi che, rialzando la seduta del bambino, permettono l'uso delle normali cinture di sicurezza.

Oltre alla già citata sicurezza, i seggiolini garantiscono anche la posizione più corretta del bambino in relazione alla sua età, fattore particolarmente importante per i più piccoli. Ecco quindi una serie di raccomandazioni che dovrebbero essere rigorosamente seguite quando si trasportano dei bambini in auto:

- Usare sempre un idoneo sistema di ritenuta

Gli incidenti stradali non sono prevedibili; il fatto di circolare in città o per una breve percorrenza non costituiscono di per sé una condizione di sicurezza. È indispensabile, inoltre, che l'uso dei sistemi di ritenuta divenga una costante abitudine fin dall'inizio; eventuali deroghe, infatti, disorientano i bambini, che non riescono con facilità a interpretarne i motivi. Per lo stesso motivo è utile far vedere ai bambini che gli adulti in auto con loro fanno uso delle cinture di sicurezza

- Assicurarsi di usare dispositivi omologati e impiegati correttamente

Quando si acquistano i seggiolini e gli adattatori è anzitutto indispensabile accertarsi che siano omologati e adeguati al peso del bambino che dovrà usarli, verificando i dati riportati sull'etichetta che deve essere obbligatoriamente presente . È necessario anche verificare che il sistema di fissaggio sia compatibile con quelli presenti sulla propria autovettura, tenendo presente che i modelli che riportano la scritta "universal" sull'etichetta possono essere montati su tutti i tipi di veicoli. Anche le istruzioni annesse forniscono indicazioni valide dell'adattabilità del dispositivo, soprattutto in relazione al fissaggio.

- Rispettare le istruzioni d'installazione e di uso

Le operazioni di fissaggio e di uso dei dispositivi sono riportate nelle istruzioni allegate e devono essere scrupolosamente rispettate per garantire il massimo della sicurezza. Si tenga presente, ad esempio, che alcuni tipi di seggiolini possono essere montati sul sedile anteriore rivolti verso la parte posteriore, ma solo su veicoli che non hanno l'airbag sul lato del passeggero o comunque, se presente, deve essere disattivabile. Il mancato rispetto di una prescrizione di questo tipo può rendere addirittura pericoloso l'uso del seggiolino.
 
- Verificare attentamente i seggiolini usati

Un seggiolino usato, se omologato molti anni addietro, può non avere i requisiti di sicurezza di quelli che vengono prodotti attualmente. Spesso, poi, non è accompagnato dalle istruzioni per l'uso, che contengono informazioni indispensabili per installarlo e usarlo con sicurezza. Se non si è più che certi della sua provenienza, non si può escludere che abbia subito urti o trattamenti impropri che abbiano diminuito la resistenza, anche se ciò non è rilevabile visivamente. Le cinghie e le relative fibbie sono in ogni caso le parti da verificare con maggiore attenzione; quando siano ancora disponibili presso i rivenditori, è conveniente provvedere alla loro sostituzione.
 
Il nuovo art. 172 del C.d.S. non fornisce una definizione chiara di “bambino”, come avveniva invece in precedenza (minore di anni 12).

La nuova disposizione offre in cambio solo dei punti di riferimento:

  • Età fino a 3 anni (comma 3°) o fino a 10 anni (comma 9°) .   
  • Altezza : fino oppure oltre 1,50 m

- Utilizzo dei sistemi di ritenuta per bambini

  1. I bambini, di statura inferiore a 1,50 m, trasportati su autovetture comuni ad uso famiglie fino a 8 posti (Categoria M1 ) ed autocarri (Categorie N1, N2, N3) devono essere assicurati con sistemi di ritenuta adeguati ed omologati al loro peso.

  2. Su veicoli sprovvisti di sistemi di ritenuta omologati ed adeguati, è fatto divieto assoluto di viaggiare per i bambini di età inferiore a 3 anni. I bambini di età superiore a 3 anni, se più alti di 1,50 m , possono occupare un sedile anteriore utilizzando le normali cinture di sicurezza.

  3. I bambini, di statura inferiore a 1,50 m , trasportato su taxi o veicolo in servizio noleggio con conducente , possono non essere assicurati da un sistema di ritenuta omologato ed adeguato (non previsto come obbligatorio su questa categoria di veicoli) a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore a 16 anni.

  4.  I bambini, di statura inferiore a 1,50 m, trasportati su bus e minibus (Categoria M2 e M3) devono essere assicurati con sistemi di ritenuta adeguati e omologati ma solo se presenti.

  5. I bambini, fino a 10 anni, possono essere trasportati in soprannumero, su autovetture ed autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose (di cui all’art. 169, comma 5°), sui sedili posteriori se accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore a 16 anni (disposizione valida fino all’ 8 maggio 2009).

- Omologazione

Si è parlato prima di omologazione; ecco quindi cosa deve essere riportato sull’etichetta di omologazione di seggiolini e adattatori:

  • ECE 44 o ECE R 44 o R 44: garanzia di prodotto omologato;  
  • universal o non universal, a seconda che possa essere rispettivamente utilizzato in ogni tipo di autovettura o solo in alcune;
  • il massimo peso del bambino consentito e il rispettivo gruppo di appartenenza;
  • la lettera E seguita da un numero che si riferisce al paese in cui è stata effettuata l'omologazione (Italia: E3);
  • il numero di omologazione.  

- Sanzioni

Chi circola omettendo di fare uso dei sistemi di ritenuta è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 68.00 ad euro 275.00 (in caso di minori risponde il conducente o chi, se presente, è tenuto alla sua sorveglianza) ed alla decurtazione di punti 5 dalla patente di guida del conducente (se il trasportato è minore).

Omologazione cinture di sicurezza