Guida sotto l'influenza dell'alcool

Ultima modifica 15 giugno 2018

LA GUIDA SOTTO L'EFFETTO DELL'ALCOOL

La guida in stato di ebbrezza da bevande alcoliche è la causa di un rilevante numero di incidenti stradali. Inoltre lo stato di ebbrezza fa venire meno i requisiti fisici e psichici che l’art. 119 del C.d.S. richiede per il conseguimento della patente di guida.Per quanto riguarda la fisiologia e il metabolismo, è da considerare che l’alcool viene assorbito in modo estremamente rapido: infatti dopo l’ingestione si completa da 15 a 40 minuti. La massima concentrazione ematica si ha dai 30 minuti alle 2 ore. Più è elevata la concentrazione alcolica tanto più rapido è il passaggio nel sangue. La stessa quantità di alcool frazionata in più dosi (es. durante il pasto) determina un tasso alcolico inferiore. In individui diversi (es.: a seconda del peso) la stessa quantità di alcool può produrre effetti differenti.Guidare sotto effetto dell’alcool è estremamente pericoloso perché l’alcool:

  • provoca aggressività e violenza;
  • abbassa la pressione sanguigna;
  • abbassa la temperatura corporea per perdita di calore;
  • peggiora la coordinazione motoria;
  • ha un effetto sedativo e riduce la vigilanza;
  • provoca euforia e rende più temeraria la guida;
  • esagera la fiducia nelle proprie abilità;
  • altera la percezione delle distanze e della velocità;
  • allunga i riflessi e i tempi di reazione;
  • porta a sottostimare i pericoli;
  • restringe il campo visivo;
  • altera le capacità visive (in particolare della visione laterale): chi guida in stato di ebbrezza tende a portarsi al centro della strada poiché l'abuso di alcool provoca la cosiddetta visione a tunnel.

A dosi estremamente elevate può sopraggiungere uno stato di incoscienza, coma o addirittura morte.
In conseguenza della conduzione di un veicolo a motore sotto gli effetti dell’assunzione di bevande alcoliche precedentemente elencati si può verificare un sinistro stradale; in tal caso le compagnie assicurative possono effettuare azioni di rivalsa nei confronti del conducente.

Il limite di alcol consentito

Per quanto riguarda il limite di alcool consentito, il Codice della Strada (D.L.gs nr. 285 del 1992) ha provveduto con le modifiche della L. 168/02 ad abbassare il limite di liceità a 0,5 grammi per litro, dando attuazione a una direttiva già prevista nella legge 125/2001.

Le modalità di accertamento del tasso alcolemico

Le modalità di accertamento prevedono per gli organi di Polizia Stradale (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Polizia Provinciale, Corpo Forestale e Polizia Penitenziaria) di compiere accertamenti che garantiscano la riservatezza personale e l’integrità fisica del conducente.
La sottoposizione a verifica del tasso alcolemico, attraverso strumenti e procedure determinati del regolamento del C.d.S., del conducente può rientrare nei seguenti casi:

a) esito positivo degli accertamenti qualitativi non invasivi o a prove anche attraverso apparecchi portatili ;
b) in caso di incidente stradale l’accertamento è sempre ammesso anche se non vi sono apparenti caratteri sintomatici dello stato di ebbrezza;
c) quando il conducente presenta alterazioni psico-fisiche tale da far ritenere il medesimo sotto l’influenza dell’alcool.
Quest’ultimi, definiti indici sintomatici, costituiscono valide fonti di prova per l’accertamento dello stato di ebbrezza, sia in caso di rifiuto del conducente a sottoporsi ad alcol test sia quando l’utilizzo dell’apparecchio non sia possibile.
La verifica può avvenire anche presso strutture sanitarie, ove il conducente ricevesse le cure a seguito di sinistro stradale. Le strutture sanitarie rilasceranno specifica certificazione medica.

Le sanzioni previste

Con la recente modifica all' art. 186 del C.d.S. (legge n°160 del 2 ottobre 2007) il legislatore ha voluto introdurre nel nostro ordinamento penale varie fattispecie autonome di reato, differenziandole in base al tasso alcolemico riscontrato nell'individuo sottoposto ad accertamento.

Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non costituisca piu' grave reato:

a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a tre mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).

All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato e' commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'art. 223.

Chi provoca incidenti?

Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene  sono raddoppiate.

Rifiuto di sottoporsi all’accertamento

Il C.d.S., sempre all’art. 186, prevede la punizione anche per chi nei casi previsti si rifiuta di sottoporsi all’esame dell’alcol test. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento  il conducente e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione e' commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente e' rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. Dalle violazioni conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di 180 giorni , salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Nonostante il rifiuto del soggetto a sottoporsi al test, se i sintomi di ebbrezza alcolica sono evidenti ed inequivocabili, il conducente viene denunciato anche per il reato di guida in stato di ebbrezza

Affidamento o sequestro del veicolo

Accertato lo stato di ebbrezza gli operatori di Polizia Stradale accertatori devono curare che il conducente non continui a guidare il veicolo nelle condizioni di ebbrezza. In tali occasioni quando nessun’altra persona idonea può prendere il posto di guida, il veicolo può essere sequestrato con la procedura dell' art. 321 CCP ( per cilcomotori e motocicli si applica l'art. 213 c.2 sexies del C.d.S.

Violazione in orario notturno

Per le suddette violazioni, se commesse in orario notturno ( dopo le ore 20 e prima delle ore 7 ), è prevista una sanzione aggiuntiva di euro 200 ( Fondo contro l'incidentalità notturna )

Sono allegate due tabelle riassuntive dei sintoni e degli effetti derivanti dall'assunzione di bevande alcoliche.

Tabelle sintomi/effetti alcool