Giubbotti e bretelle retroriflettenti ad alta visibilità

Ultima modifica 15 giugno 2018

Caratteristiche del giubbotto (o bretelle) retroriflettenti.

L'art. 162 del Nuovo Codice della Strada non fa distinzione circa l'utilizzo del giubbino o in alternativa delle bretelle retroriflettenti.
I giubbotti e le bretelle ad alta visibilità devono essere conformi alle disposizioni vigenti in materia di dispositivi di protezione individuale (DPI), ai sensi delle direttive comunitarie che sono state recepite con D. Lgs. 4 dicembre 1992 n. 475, modificato con D. Lgs. 2 gennaio 1997 n. 10
Secondo il Decreto 30 dicembre 2003 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti a prescindere dal colore, che potrà essere arancione, giallo o rosso, l’importante è che il giubbotto o le bretelle abbiano una etichetta col marchio CE, della cui conformità alla normativa UNI EN 471 ( sigla presente sull'etichetta ) , risponderà il fabbricante o il suo rappresentante sul territorio comunitario.

Chi ha l'obbligo di fare uso del giubbotto, o delle bretelle, nei casi previsti dal C.d.S.?

Si richiama l’attenzione sul fatto che l’obbligo di indossare il DPI per le operazioni di pre-segnalazione (posizionamento del segnale mobile di pericolo - triangolo) sorge in capo a chiunque effettui tali operazioni, mentre l’obbligo di indossare giubbotto o bretelle per discendere dal veicolo e circolare su strada sorge in capo al solo conducente.
La disposizione non si applica ai conducenti di velocipedi, ciclomotori a due ruote e motocicli, come del resto a tutte le codifiche relative all’art. 162.
Per gli stranieri vige lo stesso obbligo. Tuttavia si rileva che il D.M. fa riferimento ai giubbotti o bretelle indossati dai conducenti di veicoli immatricolati in Italia. Da ciò se ne potrebbe desumere che per i conducenti di veicoli immatricolati all’estero, potrebbe essere sufficiente l’uso di un giubbotto o bretelle anche se non omologati.

Quando si deve usare?

L’art. 162 comma 4 bis del C.d.S. stabilisce che:
Il giubbotto o le bretelle dovranno essere usati sempre dai conducenti dei veicoli che, fuori dai centri abitati, siano fermi sulla carreggiata di notte in tutte le circostanze nelle quali il mezzo non sia sufficientemente visibile per mancanza o avaria delle luci posteriori o di emergenza o, anche di giorno, in tutti i casi in cui non è possibile essere scorti a sufficiente distanza. L’obbligo, secondo il dettato del secondo periodo del comma 4-ter dell’art. 162, è esteso pure a tutti i conducenti che si trovino, anche di giorno, sulle corsie di emergenza o piazzole di sosta delle strade che ne sono munite.

Quale sanzione è prevista?

Per coloro che non fanno uso del giubbotto o delle bretelle retroriflettenti in tutti i casi in cui è imposto l'obbligo di indossarli, il codice prevede una sanzione amministrativa da euro 35.00 a euro 143.00 . Per il conducente consegue anche la decurtazione di 2 punti dalla patente.

Attenzione, a differenza del triangolo, non esiste l’obbligo di avere il giubbotto al seguito e di mostrarlo in fase di controllo, è però obbligatorio indossarlo nei soli casi in cui, scendendo dal veicolo, ciò sia prescritto.