VOTO DOMICILIARE COVID-19

Ultima modifica 20 maggio 2022

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante "Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'art. 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonchè per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto", gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per Covid-19, sono ammessi al voto presso il proprio domicilio nel comune di residenza. 

Chi ricorresse nel caso, deve far pervenire al comune, dal 2 al 7 giugno, tramite mail a protocollo@comune.voghera.pv.it o tramite posta certificata a protocollo@cert.comune.voghera.pv.it, la propria dichiarazione di volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio, indicando con precisione l'indirizzo completo del domicilio medesimo, un recapito telefonico, unitamente al certificato rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 29 maggio p.v. (14° giorno antecedente la data della votazione), che attesti l'esistenza delle condizioni previste dal decreto-legge per il diritto al voto domiciliare (trattamento domiciliare o condizioni di isolamento per Covid-19).

Una volta ammesso al voto domiciliare, l'elettore verrà contattato per accordi sulle tempistiche della raccolta del voto che avverrà comunque durante le ore in cui è aperta la votazione nei seggi ordinari e cioè dalle ore 7 alle ore 23. A tal proposito si rammenta di indicare nella dichiarazione di volontà di voto al domicilio anche un numero telefonico.

Si riporta l'articolo 4 del sopra nominato decreto-legge di cui si allega testo integrale.

Art. 4 
 
     Esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti 
       a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento 
 
  1.  Limitatamente  alle  consultazioni  elettorali  e  referendarie
dell'anno 2022, gli elettori sottoposti a trattamento  domiciliare  o
in condizioni di isolamento per COVID-19 sono ammessi al voto  presso
il comune di residenza. 
  2. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire  al  sindaco
del comune nelle cui liste sono iscritti, con  modalita'  individuate
dall'ente medesimo, anche telematiche, in un periodo compreso tra  il
decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione: 
    a) una dichiarazione attestante la volonta' di esprimere il  voto
presso il proprio domicilio e recante l'indirizzo completo di questo; 
    b) un certificato, rilasciato dal  funzionario  medico  designato
dai competenti organi dell'Azienda  sanitaria  locale,  in  data  non
anteriore  al  quattordicesimo  giorno  antecedente  la  data   della
votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di cui  al  comma
1. 


D.L. 41_04.05.2022_DISPOSIZIONI URGENTI
18-05-2022

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