VOTO DOMICILIARE COVID-19
Ultima modifica 20 maggio 2022
Ai sensi dell'art. 4 del Decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante "Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'art. 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonchè per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto", gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per Covid-19, sono ammessi al voto presso il proprio domicilio nel comune di residenza.
Chi ricorresse nel caso, deve far pervenire al comune, dal 2 al 7 giugno, tramite mail a protocollo@comune.voghera.pv.it o tramite posta certificata a protocollo@cert.comune.voghera.pv.it, la propria dichiarazione di volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio, indicando con precisione l'indirizzo completo del domicilio medesimo, un recapito telefonico, unitamente al certificato rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 29 maggio p.v. (14° giorno antecedente la data della votazione), che attesti l'esistenza delle condizioni previste dal decreto-legge per il diritto al voto domiciliare (trattamento domiciliare o condizioni di isolamento per Covid-19).
Una volta ammesso al voto domiciliare, l'elettore verrà contattato per accordi sulle tempistiche della raccolta del voto che avverrà comunque durante le ore in cui è aperta la votazione nei seggi ordinari e cioè dalle ore 7 alle ore 23. A tal proposito si rammenta di indicare nella dichiarazione di volontà di voto al domicilio anche un numero telefonico.
Si riporta l'articolo 4 del sopra nominato decreto-legge di cui si allega testo integrale.
Art. 4 Esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento 1. Limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19 sono ammessi al voto presso il comune di residenza. 2. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, con modalita' individuate dall'ente medesimo, anche telematiche, in un periodo compreso tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione: a) una dichiarazione attestante la volonta' di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l'indirizzo completo di questo; b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1.