Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di ceppo italiano (jure sanguinis)

Ultima modifica 24 gennaio 2024

I cittadini stranieri con antenati italiani possono presentare la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis.

La competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana è del Sindaco del Comune dove l'interessato ha stabilito la residenza.

Non è, pertanto, possibile:

  • l'iscrizione anagrafica quale persona senza fissa dimora, in quanto requisito indispensabile per l'iscrizione anagrafica è la dimora abituale e non il domicilio;
  • l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea;
  • avvalersi di un legale rappresentante del richiedente o di qualcuno in sua vece, in quanto dovrà essere verificata la dimora abituale dell'interessato.

Se la persona risiede all'estero è l'Autorità consolare italiana competente per territorio (e cioè quella della giurisdizione in cui abita la persona stessa) a dover effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana.

L’iscrizione nell’Anagrafe della popolazione residente del Comune dovrà essere mantenuta fino alla conclusione del procedimento di acquisto della cittadinanza italiana. La cancellazione dall’anagrafe comporterà automaticamente l’interruzione di tale procedimento.

 

Presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis.

Gli interessati che intendono presentare istanza per il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis devono, preliminarmente, prenotare un appuntamento presso l’Ufficio di Stato Civile.

Il giorno dell’appuntamento il richiedente dovrà presentare la seguente documentazione, come da Circolare Ministero dell'Interno n. K.28.1 dell'8/4/1991:

  1. estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal comune italiano ove egli nacque.

Nel caso i registri di stato civile non fossero ancora stati formati, si può produrre il certificato di battesimo rilasciato dalla parrocchia e legalizzato dalla curia vescovile.

  1. atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona che chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana;

  3. atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all’estero.

Nel caso in cui il matrimonio si fosse sciolto, occorre che venga presentata la sentenza di divorzio al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 64 l. 218/1995 anche se nell’atto di matrimonio stesso risulti apposta la relativa annotazione.

 4. atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona che chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana;

 5. certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato Estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato (cd. certificato negativo di naturalizzazione);

 6. Certificato rilasciato dalla competente autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea diretta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai sensi art. 7 L. 555/1912 (Richiesto dall'ufficiale di stato civile ai nostri Consolati territorialmente competenti secondo la residenza all’estero delle persone coinvolte).

 7. passaporto (con regolare visto apposto dalla nostra Autorità all'estero) avente un timbro d'ingresso dal quale decorrono i 90 giorni utili per l’iscrizione anagrafica, apposto dalla nostra Polizia di frontiera nell'aeroporto italiano in cui la persona è atterrata, in caso abbia volato direttamente dal Sud America (o da altro Stato extra Schengen) all'Italia.  Dovesse invece aver fatto scalo in un altro Paese Schengen, di cui l'Italia fa parte (ad esempio la Spagna), all'arrivo in Italia dovrà entro 8 giorni recarsi in Questura per effettuare la dichiarazione di presenza.

Tutti gli atti  devono essere tradotti integralmente e legalizzati e devono riguardare tutta la linea di discendenza dall'avo al rivendicante il possesso della cittadinanza italiana.

Eventuali sentenze o provvedimenti richiamati negli atti di stato civile devono, altresì, essere prodotti a corredo dell'istanza in regola con le formalità di traduzione e legalizzazione.

I documenti in possesso della Pubblica Amministrazione italiana, ove non presentati dall’interessato e non allegati all’istanza, ma dichiarati nel corpo dell’istanza, dovranno essere acquisiti direttamente dall’ufficiale dello stato civile.

Il Ministero dell’Interno con proprie Circolari n. 26 del primo giugno 2007 e n. 4 del 20 gennaio 2009, ha sottolineato l’importanza che gli ufficiali di stato civile prestino la massima attenzione “nell’acquisizione e nella valutazione dei documenti che vengono presentati ai fini dell’acquisizione della cittadinanza italiana per discendenza ... al fine di contrastare e prevenire il fenomeno della falsificazione degli atti nell’ambito delle procedure in materia di cittadinanza”.

Pertanto, l’ufficiale di stato civile dovrà sempre effettuare verifiche approfondite relativamente agli atti prodotti, e, in caso di dubbio, prendere contatti con il Consolato competente per accertare la veridicità del documento presentato.

Si precisa che la documentazione a supporto del riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, è valutata dagli uffici competenti solo a seguito della presentazione di regolare richiesta di riconoscimento della stessa da parte delle persone già iscritte nell'Anagrafe del Comune.

La documentazione presentata a supporto della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, NON verrà restituita al richiedente in nessun caso, sia che l'esito del procedimento sia positivo sia che l'esito sia negativo. Il richiedente può in alternativa presentare copie autenticate in regola con l'imposta di bollo.

 

Iscrizione anagrafica

Una volta accertata da parte dell’ufficiale dello stato civile la sussistenza dei requisiti per procedere con il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, il cittadino straniero si recherà in anagrafe per richiedere l’iscrizione anagrafica.

In tal caso, come previsto dalla Circolare n. 52 del 28 settembre 2007, sarà possibile procedere all’iscrizione anagrafica pure in mancanza del permesso di soggiorno ma sulla base dei seguenti documenti:

  1. istanza di iscrizione anagrafica;
  2. passaporto o documento equipollente in corso di validità;

  3. •        per coloro che sono entrati in Italia da meno di 90 giorni e che provengono da un paese che non applica l'accordo di Shengen, il timbro Shengen sul documento di viaggio apposto dall'autorità di frontiera;
    •        per coloro che sono entrati in Italia da meno di 90 giorni e che provengono da paesi che applicano l'accordo di Shengen, copia della dichiarazione di presenza resa dal Questore entro 8 giorni dall'ingresso, ovvero della dichiarazione resa, ai sensi dell'art.109 del r.d. n.773/1931, ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive;
  4. documenti originali, in regola con le norme sulla traduzione e la legalizzazione, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (si tratta di documentazione non obbligatoria ai fini dell'iscrizione anagrafica, che però risulta indispensabile affinché l'ufficiale d'anagrafe possa legittimamente registrare agli atti i dati gli status personali e familiari);

  5. titolo abitativo (contratto di affitto, comodato gratuito...)

L'iscrizione anagrafica è subordinata, prioritariamente, alla verifica di alcuni requisiti, in particolare quello della dimora abituale, pertanto l'ufficiale di anagrafe dovrà controllare la veridicità delle dichiarazioni dell'interessato attraverso accertamenti, anche ripetuti presso l’abitazione dichiarata dal richiedente, tramite il corpo della Polizia Municipale, mediante l'acquisizione di informazioni da parte di amministrazioni e uffici pubblici e privati.
In mancanza di uno dei requisiti richiesti, l'ufficiale di anagrafe dovrà rigettare l'istanza di iscrizione anagrafica.

Qualora il procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana non si concluda entro i primi 90 giorni dall’ingresso in Italia, il cittadino straniero dovrà richiedere, se non ne fosse già in possesso, un permesso di soggiorno per riconoscimento della cittadinanza italiana (art.11, c.1, lett. c del d.P.R. n.394/1999).


La modulistica per l’iscrizione anagrafica è disponibile a questa pagina.

 

 La validità temporale dei documenti stranieri

La validità dei documenti e certificati stranieri è da considerarsi analoga a quella prevista per i documenti italiani, prevista dall'art. 41 del d.P.R. 445/2000, in cui è affermato che: " I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.".

In linea generale si possono dare le seguenti indicazioni:

  • i certificati e gli atti di morte hanno validità illimitata;
  • tutta la documentazione relativa a persone decedute e rilasciata in una data successiva al loro decesso, ha validità illimitata;
  • tutta la rimanente documentazione ha validità di 6 mesi.

Si tenga comunque presente che, in presenza di dubbi rispetto ai dati contenuti nella documentazione presentata, può essere richiesto alle autorità straniere la verifica della validità di tali dati (e in questo caso il procedimento per il quale è stata richiesta la documentazione viene sospeso fino alla risposta dell'autorità straniera).

 

Discordanze tra gli atti presentati

Nel caso negli atti di stato civile vi siano nomi, cognomi, date di nascita, età errati, altri errori, incongruenze e più in generale mancanza di corrispondenze, queste discordanze devono essere rettificate dall’Autorità Straniera di competenza.

Condizione imprescindibile per poter procedere al riconoscimento in via amministrativa dello status civitatis jure sanguinis nei confronti di discendenti di italiani emigrati all’estero è infatti la dimostrazione inequivocabile, documentalmente comprovata, della discendenza di costoro dal soggetto originariamente investito dello status di cittadino.

L’Ufficiale di Stato Civile è un’autorità amministrativa che si avvale, nello svolgimento dei suoi compiti, di prove esclusivamente documentali e quindi necessita degli atti indicati per legge e non può prestarsi a interpretazioni o valutazioni discrezionali degli stessi.

Inoltre, ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. 396/2000, l’ufficiale dello Stato Civile è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni che vengono impartite dal Ministero dell’Interno”.

Le discordanze riscontrate verranno comunicate agli interessati ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo.

Se, entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di preavviso, le correzioni richieste non verranno effettuate da parte dell’Autorità straniera competente, si procederà, ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 396/2000, al rigetto dell’istanza di riconoscimento.

Questo, ovviamente, non esclude che l’interessato possa ripresentare una nuova istanza quando avrà ottenuto la documentazione regolare, né esclude che il medesimo possa impugnare il rigetto con ricorso in Tribunale ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. 396/2000.

Qualora l’interessato volesse ripresentare una nuova richiesta con allegata documentazione regolare, dovrà ottenere la rettificazione degli atti di stato civile, eliminando tutte le incongruenze segnalate, nello Stato estero dove gli atti sono stati rilasciati. Si tratta, in pratica, di ottenere un provvedimento di rettificazione dei diversi atti, provvedimento che dovrà essere annottato negli atti stessi e che dovrà comunque essere allegato tra la documentazione presentata per la nuova richiesta, affinché l’ufficiale possa valutarlo e riconoscerlo efficace ai sensi dell’art. 66 legge n. 218/1995. Dovrebbe trattarsi di un provvedimento giurisdizionale emesso dallo Stato di rilascio dei documenti, ma potrebbe anche essere un provvedimento amministrativo, qualora fosse prevista una procedura amministrativa di correzione degli atti di stato civile e fosse stata ritenuta applicabile alla casistica in questione da parte della competente autorità straniera.

Occorre ricordare che il riconoscimento di provvedimenti giurisdizionali o anche amministrativi da parte dell’ufficiale di stato civile può avvenire se tali provvedimenti rispettino i requisiti di cui agli artt. 65 e 66 della Legge n. 218/1995 purché non siano contrari all’ordine pubblico e siano rispettati i diritti essenziali della difesa.

Può inoltre capitare che la modifica delle generalità o dei dati sugli atti stranieri avvenga a cura dell’ufficiale di stato civile, su richiesta dell’interessato, direttamente sugli atti senza che sia emesso provvedimento amministrativo: in assenza di provvedimento, si deve rigettare l’istanza.

 

Accertamento delle condizioni da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile

Il Regno d’Italia fu costituito il 17 marzo 1861. Il Veneto entrò a farne parte nel 1866, ed il Friuli Venezia Giulia dal 16 luglio 1920.

Gli uffici di stato civile sono stati costituiti nel Regno dal primo gennaio 1866, mentre nel Veneto dal primo settembre 1871 e nel Friuli Venezia Giulia e in Trentino dal primo settembre 1924.

L’avo dal quale deriva la cittadinanza italiana del richiedente deve essere nato successivamente alla data di costituzione del Regno d’Italia, o alla data di annessione degli altri territori. Se è nato prima, e poi si è trasferito all’estero, occorre verificare la data della sua morte, che deve essere avvenuta successivamente alle sopraindicate date: in tal caso l’avo è deceduto come cittadino italiano, potendo quindi trasmettere il nostro status civitatis.

Se la morte, al contrario, è avvenuta in data antecedente, l’avo è morto come cittadino straniero facente parte dello Stato da cui era partito, e quindi anche i suoi discendenti sono rimasti stranieri.

In vigenza dell’art. 1 della abrogata legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza veniva trasmessa solo per via paterna; la madre poteva trasmetterla solo in particolari situazioni. Solo nel 1983 la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale tale articolo, stabilendo che la cittadinanza italiana potesse essere trasmessa anche dalla madre, con decorrenza dal primo gennaio 1948.

Alla luce di ciò l’ufficiale di stato civile nell’esaminare gli atti presentati dal richiedente il riconoscimento deve prestare attenzione alle date di nascita dei discendenti dell’avo, e, se sono nati da madre prima del primo gennaio 1948, essi non sono italiani, e la trasmissione della cittadinanza si è interrotta.

L’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis va presentata all’ufficio protocollo generale del Comune di Voghera in regola con le norme sulle imposte di bollo apponendovi una marca da bollo da Euro 16,00.

 

Tempistica

Per la cittadinanza jure sanguinis, i tempi sono quelli previsti dal Regolamento Comunale per il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis a stranieri di ceppo italiano, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 15/05/2023, ovvero 180 giorni, al netto dei tempi di risposta dei Consolati Italiani all'estero.

In ragione dell’alto numero di richieste e della complessità del procedimento di riconoscimento, è

prevista una calendarizzazione delle pratiche.

L’ ufficio competente gestirà al massimo nr. due pratiche al mese e, raggiunto il limite massimo di prenotazioni per ogni quadrimestre, non potranno essere accolte ulteriori richieste fino all’inizio del quadrimestre successivo.

 

Il giorno dell’appuntamento l’interessato dovrà presentarsi personalmente. Non sono consentiti intermediari o scambi di appuntamenti.

Per il rilascio di certificati ed estratti ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana, i tempi sono quelli previsti dall'art. 14 c.2-bis del D.L. n.113/2018, come convertito con L. n.132/2018, ovvero 6 mesi dalla data della richiesta. Le istanze dovranno essere presentate indicando le esatte generalità e la data di nascita dell’avo, specificando l’interesse giuridicamente rilevante sotteso ed allegando un documento di identità del richiedente.

In mancanza dei suddetti elementi, le istanze non verranno processate.

 

Contatti

Ufficio Stato Civile – Tel. nr. 0383/336426 – Email: statocivile@comune.voghera.pv.it

Ufficio Anagrafe – Tel. nr. 0383/336486 – 448 - Email: anagrafe@comune.voghera.pv.it

 

Riferimenti normativi

Per l'iscrizione anagrafica:

  • L. 24 dicembre 1954 n.1228,  
  • D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223,
  • Circolare Istat serie B n.29/1992

Per il riconoscimento della cittadinanza italiana:

  • Artt. 1 e 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555;
  • Sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 febbraio 1983;
  • Circolari del Ministero dell’Interno: n. K.28.1. dell’8 aprile 1991, n. 28 del 23 dicembre 2002, n. 32  del 13 giugno 2007 e n. 52 del 28 settembre 2007;
  • Legge 28 maggio 2007, n. 68;
  • Massimario di Stato civile - edizione 2012 - capitolo IV.
  • DPR 396/2000
  • Legge n. 218/1995
DELIBERAZIONE N. 26 DEL 15-5-2023
25-07-2023

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REGOLAMENTO RICONOSCIMENTO JURE SANGUINIS
25-07-2023

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ISTANZA RICONOSCIMENTO
25-07-2023

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