Nella costituzione della Repubblica Italiana, al Titolo II (Rapporti etico-sociali), all’Articolo 30 si aggiunge il seguente: “comma 2-bis: Le scelte relative all’educazione e all’istruzione dei figli minori in ambito religioso, morale, scientifico, sanitario, politico e affettivo-sessuale spettano in ultima istanza al padre e alla madre, i quali pertanto potranno sempre negare il proprio consenso all’insegnamento all’interno della struttura scolastica di teorie contrastanti con i loro principi e convinzioni morali”.
Per maggiori informazioni sull'iniziativa è inoltre possibile consultare il sito internet al seguente link: https://www.liberiinveritate.it/10-gen-24-video-istruzioni-per-raccolta-firme
- “DIRITTO ALLA VITA, REDDITO DI MATERNITÀ, SOSTEGNO AI SOFFERENTI” - termine 30 giugno 2024
Visti gli articoli 1, 3, 29 e 37 della Costituzione repubblicana, oltre al testo del giuramento di
Ippocrate fondante la professione medica, la seguente legge dispone quanto segue:
Art. 1: La Repubblica riconosce il diritto universale e inalienabile di ogni essere umano a nascere,
fermo restando il diritto di ogni gestante alle cure necessarie alla tutela della propria vita, anche
laddove comportassero come effetto indiretto la morte del nascituro. Per le madri cittadine italiane
prive di sostegno economico è previsto su richiesta un reddito di maternità di mille euro al mese
per i primi otto anni di vita del figlio, rinnovabili alla nascita di un secondo figlio, vitalizi alla
nascita del quarto figlio o di un figlio disabile.
Art. 2: La Repubblica riconosce il diritto universale e inalienabile di ogni essere umano, una volta
concretizzato il suo diritto alla nascita, a non essere mai e per nessuna ragione soppresso. Al
disabile grave sono garantiti le cure e il sostegno economico per far concretamente fronte alla
propria condizione.
Art. 3: Coloro che esercitano la professione medica non possono somministrare, neppure se
richiesti, farmaci mortali e similmente a nessuna donna possono fornire supporto chirurgico o
farmacologico (fatta salva l’eccezione prevista all’articolo 1) per provocare un aborto. Chi infrange
questa norma è radiato dalla professione medica e punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Art. 4: I fondi per il reddito di maternità e per il sostegno alla disabilità grave, quantificati in 5
miliardi di euro annui con risparmi da portare a riserva, sono prelevati dal cespite del bilancio
dello Stato che prevede l’innalzamento di spesa per armamenti e difesa militare al 2% del Pil. Tale
innalzamento, previsto in 13 miliardi di euro annui a regime, è ridotto a 8 miliardi di euro.
Per maggiori informazioni sull'iniziativa è inoltre possibile consultare il sito internet al seguente link: UNA FIRMA PER LA VITA – Sostegno alla maternità e ai sofferenti
- "RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI PALESTINA CON CAPITALE GERUSALEMME EST" - termine 15 maggio 2024
Art.1
L’Italia riconosce lo Stato di Palestina con capitale Gerusalemme est come Stato sovrano e indipendente, conformemente alle risoluzioni delle Nazioni Unite e al diritto internazionale.
Art.2
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.