Occupazioni giornaliere di suolo pubblico

Ultima modifica 5 settembre 2023

Occupazioni giornaliere di suolo pubblico esclusivamente per lavori stradali e/o edili e traslochi

L’art. 21 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) stabilisce che: “senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità di cui all'articolo 26 è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità”; l’art. 26 del stabilisce invece che le autorizzazioni sono rilasciate dall'ente proprietario della strada.

Dalla norma succitata deriva la necessità che chiunque intenda eseguire opere, lavori, aprire cantieri stradali su strade di proprietà comunali o comunque soggette a pubblico passaggio, debba essere preventivamente munito di apposito titolo autorizzatorio rilasciato dal Settore del Comune di Voghera e al pagamento del relativo canone unico patrimoniale (C.U.P.), se ed in quanto dovuto.

Ai sensi dell’articolo 52, 3° comma, del vigente Regolamento comunale  per la disciplina dell'applicazione del canone unico patrimoniale, per le occupazioni temporanee di suolo pubblico aventi durata inferiore alle dodici ore non è previsto il rilascio di autorizzazione o concessione bensì il rilascio di un semplice nulla osta del Comando Polizia Locale ed il versamento della tassa dovuta per l’occupazione del suolo pubblico.

Nella occupazioni di suolo pubblico di cui sopra (denominate “occupazioni giornaliere”) rientrano le occupazioni effettuate con trabattelli, piattaforme mobili, scale, veicoli, delimitazioni di piccole aree di cantiere e aree di sicurezza per lavori edili di durata non superiore alle 12 ore al giorno, anche se effettuate per più giorni consecutivi ma a condizione che in ogni giorno la durata dell’occupazione non sia superiore alle 12 ore.

N.B. Se l'occupazione è da effettuarsi in centro storico con veicoli aventi M.C.P.C. superiore a 16 tonnellate, occorre che sia prima autorizzato il transito del veicolo con l'apposita procedura.

NON E' ASSOLUTAMENTE POSSIBILE CON LE MODALITA' QUI ILLUSTRATE  RICHIEDERE AUTORIZZAZIONI PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO, ANCHE SE DI DURATA INFERIORE ALLE 12 ORE, DI TIPO COMMERCIALE (SEDIE, TAVOLINI, SPETTACOLI, MANIFESTAZIONI VARIE,  OCCUPAZIONI CON STRUTTURE DIVERSE PER EFFETTUAZIONE DI PROPAGANDA ECC.) CHE DEVONO ESSERE RICHIESTA ALL'UFFICIO FIERA E MERCATI CON L'APPOSITA PROCEDURA

E’ pertanto necessario che chi ha necessità di effettuare occupazioni di suolo pubblico “giornaliere” (a condizione però che non comporti l’adozione di alcun provvedimento viabilistico temporaneo) si munisca preventivamente del nulla osta rilasciato da questo ufficio e successivamente, ma prima di mettere in pratica l’occupazione, provveda al pagamento del C.U.P. (le modalità di pagamento sono indicate nel nulla osta).

Il nulla osta può essere richiesto:

  • direttamente presso l’Ufficio Traffico e Segnaletica negli orari d’ufficio (con rilascio immediato, sussistendo le condizioni)
  • inviando il seguente modulo (compilando il riquado A) con anticipo di almeno due giornate lavorative a mezzo telefax al numero 0383/368026  o inviando una mail al seguente indirizzo: traffico@comune.voghera.pv.it (servizio attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 12.00)

In caso di richiesta a mezzo mail o telefax sarà cura dell’ufficio trasmettere al richiedente, sussistendo le condizioni, il nulla osta richiesto. E' facoltà dell'ufficio richiedere integrazioni della richiesta e/o produzione di documentazione

Di norma l’invio viene effettuato a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.). Alle società, ai professionisti e ai titolari di ditta individuali la trasmissione sarà effettuata ESCLUSIVAMENTE A MEZZO P.E.C. (tali soggetti hanno obbligo legislativo di dotarsi di casella di posta elettronica certificata).

Il nulla osta cosi rilasciato:

  • Non consente di posizionare segnaletica di divieto di sosta e di effettuare rimozioni di veicoli sul luogo dell’occupazione (nel caso sia necessaria l'istituzione di divieto di sosta vedi qui)
  • Comporta l’obbligo del posizionamento della segnaletica stradale necessaria per il segnalamento dell’occupazione, cosi come previsto dall’art. 21 del Codice della Strada e dal relativo   Regolamento d’esecuzione nonché dal disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare (D.M. 10/07/2002)
  • Non consente di manomettere in alcun modo il suolo pubblico (il rllascio di autorizzazioni per manomissione di suolo pubblico è competenza esclusiva dell'Ufficio Manomissioni suolo pubblico  presso il Settore Lavori Pubblici)

Si ricorda che, a norma dell’art. 27, 10° comma del Codice della Strada, il nulla osta e la relativa ricevuta di pagamento del canone unico patrimoniale devono essere tenute sul luogo dell’occupazione ed esibite a richiesta di funzionari, ufficiali d agenti di polizia stradale: l’inadempienza a tale disposizione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa attualmente di € 87,00.

  1. Istruzioni per la richiesta di nulla osta per O.S.P giornaliere e provvedimenti viabilistici
  2. Modulo unico per la richiesta di nulla osta occupazioni e provvedimenti viabilistici temporanei