Assegni nucleo familiare e maternità

Ultima modifica 14 giugno 2018

Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale 15 luglio 1999, n. 306 Regolamento concernente disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare e di maternità, a norma degli articoli 65 e 66 della legge n. 448/98.

INFORMAZIONI SULL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

I cittadini italiani che intendono richiedere l'attribuzione degli assegni per il nucleo familiare presentano domanda al comune di residenza.
La domanda è presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesta la prestazione.
Il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal 1^ gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dalla legge, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato. Il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1^ gennaio dell'anno nel quale viene a mancare il requisito del valore dell'indicatore della situazione economica.
Il richiedente dichiara, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, anche contestualmente alla domanda, il giorno dal quale si è verificato il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare. Egli è tenuto, altresì, a comunicare tempestivamente al comune ogni evento che determini la variazione del nucleo familiare.
La domanda per l'assegno per il nucleo familiare è presentata da uno dei genitori.
Gli assegni per il nucleo familiare sono concessi con provvedimento del comune, alle condizioni e nella misura stabilita dalla legge.Il comune provvede alla concessione dell'assegno per il nucleo familiare previo accertamento che, in relazione ai componenti del nucleo, il beneficio non sia già stato concesso.
Il nucleo familiare è composto dal richiedente la prestazione, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dai soggetti considerati a carico, ai fini Irpef, del richiedente e di ciascuno dei componenti la famiglia anagrafica.Al pagamento degli assegni concessi dai comuni provvede l'Inps, attraverso le proprie strutture.Il comune provvede, nel caso di prestazioni indebitamente erogate, alla revoca del beneficio a far data dal momento dell'indebita corresponsione.