DISSUASORI DI SOSTA

Ultima modifica 16 novembre 2022

L’art. 42 del Codice della Strada ricomprende tra i segnali complementari i dispositivi destinati ad impedire la sosta o a rallentare la velocità.

L’art. 181 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.s. definisce i dissuasori di sosta quali dispositivi stradali atti ad impedire la sosta di veicoli in aree o zone determinate. Essi possono essere utilizzati per costituire un impedimento materiale alla sosta abusiva.

Tali dispositivi devono armonizzarsi con gli arredi stradali e assolvere anche a funzioni accessorie quali la delimitazione di zone pedonali, aree di parcheggio riservate, zone verdi, aiuole e spazi riservati per altri usi.

I dissuasori devono essere ben visibili e non devono, per forma od altre caratteristiche, creare pericolo ai pedoni e, in particolare, ai bambini.

I dissuasori di sosta devono essere autorizzati dal ministero dei Lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e posti in opera previa ordinanza dell'ente proprietario della strada.

Il Comune di Voghera, per ragioni di uniformità autorizza esclusivamente il posizionamento di transenne e paletti modello “Voghera”, autorizzati dal Ministero dei LL.PP.

SPECIFICHE TECNICHE TRANSENNA MODELLO “VOGHERA”

SPECIFICHE TECNICHE PALETTO MODELLO “VOGHERA”

MODULO PER LA DOMANDA DI RILASCIO O RINNOVO CONCESSIONE