CONVIVENZA DI FATTO

Ultima modifica 15 settembre 2022

La Convivenza di Fatto è un istituto introdotto dalla Legge 76/2016, che riguarda coppie dello stesso sesso o di sesso diverso.

Requisiti:

  • maggiore età;
  • essere uniti stabilmente da legami affettivi di coppia con reciproca assistenza morale e materiale;
  • residenza nel Comune di Voghera:
  • coabitazione e iscrizione sullo stesso stato di famiglia;
  • insussistenza di rapporti di parentela, affinità, adozione tra le due parti;
  • insussistenza di vincoli di matrimonio o di unione civile.

Attenzione: al fine della verifica dei requisiti previsti dalla legge i cittadini stranieri devono presentare un'attestazione consolare relativa all'insussistenza dei vincoli di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile.

 

Modalità di presentazione della domanda

Gli interessati devono presentare all’Ufficiale d’Anagrafe un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi (VEDASI MODULO ALLEGATO) unitamente alle copie dei documenti di identità.

La dichiarazione può essere inoltrata scegliendo una delle seguenti modalità:

  • direttamente agli sportelli del Comune di Voghera, Ufficio Anagrafe, Via Rosselli, 20, previo appuntamento;
  • per via telematica all'indirizzo mail:  protocollo@comune.voghera.pv.it;

In caso di invio telematico è necessario che venga rispettata una delle seguenti condizioni:

  • dichiarazione sottoscritta con firma digitale o qualificata e trasmessa a mezzo posta elettronica semplice o pec;
  • dichiarazione recante le firme autografe e copie dei documenti d'identità dei dichiaranti scansionate e trasmesse tramite posta elettronica semplice o pec.

Certificazione

La certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto può essere richiesta agli sportelli anagrafici, nel rispetto della normativa sull'imposta di bollo.

Accertamento dei requisiti

L'Ufficio Demografico provvederà in ogni caso ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'istituzione della convivenza di fatto (assenza impedimenti e stabile convivenza di cui all'art. 36 della Legge n. 76/2016). La registrazione della convivenza di fatto si intenderà confermata  trascorsi 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione resa o inviata, qualora  l'Ufficio Demografico non abbia effettuato la comunicazione dei requisiti mancanti, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990.

Cessazione della convivenza di fatto

La convivenza di fatto può estinguersi per:

  • matrimonio/unione civile tra i conviventi o con altre persone;
  • decesso di un convivente;
  • cessazione della coabitazione (dichiarata dalle parti o accertata d'ufficio);
  • cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi.
MODULO
15-09-2022

Allegato formato pdf