Fare ricorso a una "contravvenzione"

Ultima modifica 3 luglio 2018

Il ricorso è uno scritto con il quale il proprietario o il conducente di un veicolo, al quale è stata contestata una violazione delle norme del Codice della Strada, chiarisce i motivi per i quali ritiene ingiusta o errata la contravvenzione.

In ogni caso il ricorso può essere proposto solo dopo aver ricevuto il verbale di contestazione: non è possibile presentare ricorso sulla base del semplice avviso di accertamento lasciato sul parabrezza del veicolo.

Ricorso al Prefetto di Pavia

Ai sensi dell’art. 203 del nuovo Codice della Strada, il trasgressore e gli altri soggetti indicati nell’art. 196, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, possono presentare ricorso al Prefetto del luogo della commessa violazione. Il ricorso, con allegati i documenti ritenuti idonei, può essere trasmesso direttamente al Prefetto o per tramite dell’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore. In entrambi i casi il ricorso può essere consegnato direttamente o inviato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno allegando i documenti ritenuti idonei. Può essere richiesta l’audizione personale.

Ricorso al Giudice di Pace di Voghera

Ai sensi dell’art. 204 bis del nuovo Codice della Strada, in alternativa al ricorso al Prefetto, il trasgressore e gli altri soggetti indicati nell’art. 196 qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria.

Il ricorso è proposto entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione (entro 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero) al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, da presentarsi direttamente alla cancelleria o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il ricorso al Giudice di Pace è soggetto al pagamento del contributo unificato (attualmente € 43,00 per sanzioni di importo non superiore a € 1.100,00) + una marca da € 27,00.

Quando il verbale non sia stato pagato nei termini e non è stato proposto ricorso, viene avviata la procedura di riscossione forzata per una somma pari alla metà del massimo edittale più le spese e le maggiorazioni di legge. Contro l'ingiunzione di pagamento è ammesso unicamente il ricorso al Giudice di Pace, entro 30 giorni dalla data di ricevimento.

Link alla pagina del sito della Prefettura di Pavia riguardante ricorsi a sanzioni per violazioni di norme del Codice della Strada.

Link alla pagina del sito della Corte d’Appello di Milano con i riferimenti dell’Ufficio del Giudice di Pace di Voghera.